Aliquota TASI
I Comuni con propria delibera stabiliscono l’aliquota della TASI che può variare, sulle prime case, dall’ 1 per mille fino al 2,5 per mille (eventualmente si può arrivare fino al 3,3 per mille se si considera il possibile addizionale dello 0,8 per mille previsto dalla LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 per introdurre delle detrazioni).
Per gli altri immobili, invece, è da tenere in considerazione la somma delle aliquote TASI e IMU, che insieme potranno raggiungere al massimo il valore del 10,6 per mille (eventualmente si può deliberare fino all’11,4 per mille se se si considera il possibile addizionale dello 0,8 per mille previsto dalla LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 per introdurre delle detrazioni)
Se per il 2014 i Comuni non emaneranno il regolamento su aliquote, detrazioni ed esenzioni della Tasi entro il 31 maggio 2014 o entro il 10 settembre gli acconti dovuti per gli immobili diversi dall’abitazione principale saranno calcolati sulla base dell’aliquota dell’1 per mille.
Fabbricati rurali strumentali: l’aliquota massima della Tasi non può eccedere l’1 per mille.
Tempi e modalità pagamento TASI
Secondo la LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 il versamento della TASI e’ effettuato nelle date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno. E’ consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e’ eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Per il primo anno di applicazione della TASI (il 2014): Nei Comuni che hanno deliberato entro il 23 maggio 2014 l’acconto si paga entro il 16 giugno.
Proroga al 16 ottobre 2014: l’ultimo provvedimento fissa la data del 16 ottobre per il versamento nei Comuni dove non sono state deliberate le aliquote entro il 23 maggio: questa data riguarda solo i Comuni che delibereranno entro il 10 settembre. Per chi ritarderà ulteriormente, invece, si profilerebbe il versamento al 16 dicembre con aliquota base all’1 per mille.
Il versamento deve essere effettuato solo con F24 e bollettino postale.