Reddito di Cittadinanza è riconosciuto per un periodo continuativo di 18 mesi.
Trascorsi i 18 mesi, se il nucleo possiede ancora tutti i requisiti per l’accesso alla misura di sostegno al reddito, il beneficio può essere rinnovato, godendo nuovamente del RdC, presentando una nuova domanda previa sospensione di un mese. La sospensione del RdC è pari ad un mese, il quale corrisponde al mese di presentazione della nuova domanda.
Per coloro che devono presentare una nuova domanda RdC (cosiddetto rinnovo dal mese di ottobre) lo possono fare a partire da giovedì 1° ottobre 2020.Ovviamente non si dovrà presentare una nuova ISEE in quanto valida fino al 31/12/2020 ma bisognerà sempre verificare al momento della presentazione della nuova domanda di rinnovo se il nucleo è lo stesso di quello presente nell’ISEE in corso di validità. Altrimenti (tranne i casi di morte/nascita) si dovrà presentare una nuova ISEE e poi la domanda di rinnovo RDC;
Inoltre, la sospensione non si applica nel caso della Pensione di Cittadinanza.
Ne consegue che, la nuova domanda, per le richieste pervenute all’INPS nel mese di marzo 2019, potrà essere presentata a partire da ottobre 2020 per beneficiare della mensilità di novembre 2020 e fruire del beneficio per altri 18 mesi.
Nel caso di presentazione oltre il mese di sospensione il beneficio verrà erogato sempre dal mese successivo alla data di presentazione e sempre per 18 mensilità ma senza poter recuperare le mensilità precedenti (dicasi arretrati).
Nel caso sia necessario presentare una nuova ISEE occorre prendere appuntamento al numero 059 235680