TASI:
Con la legge di stabilità 2016 è stata abolita la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale sempre se si tratta di abitazioni non di lusso (categorie A1, A8 e A9).
La TASI non sarà nemmeno dovuta dall’inquilino, per la sua quota di competenza, se l’immobile è occupato come abitazione principale.
L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio.
IMU:
è confermata l’esenzione IMU per gli immobili non di lusso (categorie A1, A8, A9) adibiti ad abitazione principale.
È prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU deliberate dai comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato.
L’IMU e la TASI sono dovute e devono essere versate sulle abitazioni diverse da quella principale, sulle aree edificabili, sugli immobili diversi dalle abitazioni, sui terreni (solo IMU), in base deliberato dal Comune.
Per l’ abitazione non di lusso (categorie A1, A8, A9) concessa in uso gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ed utilizzata come abitazione principale, la base imponibile, è ridotta al 50% a condizione che:
– il concedente possieda eventualmente oltre all’abitazione concessa in comodato solo quella adibita a propria abitazione principale nel medesimo comune;
– il concedente in ogni caso risieda e abbia dimora abituale nel comune in cui è ubicata l’abitazione concessa in comodato;
– il contratto di comodato sia registrato.