La dichiarazione dei redditi con il modello 730 è vantaggiosa perchè permette di ottenere il conguaglio, a debito o a credito, direttamente in busta paga, con la retribuzione di luglio, o con la pensione nel mese di agosto.
POSSONO UTILIZZARE IL Mod. 730 QUESTI contribuenti:
• pensionati e lavoratori dipendenti
• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
• lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono compilare il 730 se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno in corso e si conoscano i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno precedente al mese di giugno dell’anno in corso;
• soggetti che nel precedente anno abbiano riscosso soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio di quest’anno e si conoscano i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio)
• I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
IL MOD.730 PUO’ ESSERE UTILIZZATO per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nell’anno precedente:
• redditi da lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
• redditi da terreni e fabbricati;
• redditi da capitale;
• redditi da lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni redditi diversi (es. redditi da terreni e fabbricati situati all’estero);
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata
NON possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. REDDITI – Persone fisiche, i contribuenti che nell’anno precedente hanno:
• prodotto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
• prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• prodotto redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
• realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata
NON possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
• non sono residenti in Italia nell’anno precedente e/o nell’anno in corso;
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
• nell’attuale anno percepiscano redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa, meglio conosciute come “colf” e “badanti”).
IL MOD.730 CONGIUNTO
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono redditi ammessi all’assistenza e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730, ed avere il sostituto d’imposta abilitato.
IL MOD. 730 AUTOCOMPILATO
Il nostro CAAF offre assistenza anche a coloro che sono in grado di compilare da soli il mod.730 base.
Questi utenti sono tenuti ad esibire tutta la documentazione, per i quali sarà effettuata una verifica circa la corrispondenza con quanto indicato nel modello. Dopodiché il CAAF:
1. effettua i conteggi
2. comunica al sostituto d’imposta il risultato finale
3. trasmette al ministero in via telematica la dichiarazione.