La donazione è un contratto, cioè un accordo fra donante e donatario, l’accettazione di quest’ultimo è necessaria e deve essere manifestata.

La donazione deve essere fatta nella forma dell’atto pubblico (rogito notarile), sotto pena di nullità (art. 782 del codice civile).

Pertanto soltanto un notaio può redigere questo tipo di atto tra vivi.

La donazione è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un soggetto vivente e si distingue dal testamento che non produce effetti se non alla morte del suo autore.

La donazione è, a tutti gli effetti, un atto importante, in quanto comporta il depauperamento del patrimonio di colui che dona (donante) ed il conseguente arricchimento di colui che riceve (donatario o beneficiario). E’ pertanto necessario conoscere preliminarmente tutti gli aspetti e le conseguenze, tanto civili che fiscali, di tale atto.