Imu e Tasi
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze riconosce il caos e le incertezze nella determinazione dell’acconto Imu e Tasi, in scadenza lo scorso 16 giugno e, termine scaduto riconosce l’applicabilità dell’art.10 dello Statuto dei diritti del contribuente, escludendo sanzioni per i versamento tardivi o insufficienti.
Nonostante l’argomento fosse stato ripreso più volte da tutti i media, è stata necessaria una interrogazione parlamentare (n.5/02955) perché il Ministero si convincesse delle difficoltà incontrate dai contribuenti nella determinazione del tributo da versare, a causa del caos normativo e del ritardo dei Comuni nella determinazione delle delibere.
Quindi a termine scaduto con la Risoluzione 23/06/2014, n. 1/Df si è arrivati al riconoscimento dell’inapplicabilità delle sanzioni per i versamenti insufficienti e/o tardivi.
Un fatto positivo, nel caos totale in cui siamo purtroppo abituati ad operare come Caf, nella più assoluta incertezza, con elevata probabilità di errore e soprattutto nella più totale noncuranza dei diritti del cittadino – contribuente e dei professionisti che dovrebbero assisterlo nelle condizioni migliori, necessarie per garantire un servizio adeguato.
Il provvedimento è semplice e di facile comprensione ed applicazione, salvo le sorprese (da non escludersi in assoluto) di qualche Comune che nei prossimi mesi o anni provveda ad applicare le sanzioni con un provvedimento che dovrebbe essere facilmente contrastabile in base alla norma del M.E.F. in commento.
La risoluzione 1/DF/2014 giustifica l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi in ragione delle criticità relative:
alle tempistiche di versamento dell’acconto TASI, ridefinite dal D.L. 88/2014 pubblicato in G.U. il 10/6/2014, quindi a soli 6 giorni dalla scadenza:
alle difficoltà nel reperimento delle aliquote e detrazioni per quei Comuni che hanno adottato e pubblicato le delibere solo all’ultimo momento utile (anche in questo caso solo poche giorni prima della scadenza);
alle difficoltà ed incertezze nella determinazione del tributo in assenza di chiarimenti per molti casi.
Questa situazione giustifica l’applicazione dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, che prevede appunto l’inapplicabilità delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza o da ritardi dell’Amministrazione.
Attenzione, però, perché l’esclusione delle sanzioni e interessi non è assoluta, ma a termine. Infatti è limitata ai versamenti e/o regolarizzazioni eseguiti entro il termine definito ragionevole di un mese dalla scadenza del 16/6/2014. Entro tale termine ragionevole, quindi possono venire effettuati i versamenti, ovvero regolarizzati quelle eseguiti in precedenza in misura insufficiente.
Attenzione, però, che quello del MEF è solo un invito ai Comuni ai quali spetta l’applicazione delle sanzioni e che, quindi potranno anche non attenersi all’invito e applicarle con buona pace dei diritti del cittadino-contribuente. Il quadro si complica per i Comuni che hanno concesso rinvii della scadenza per conto loro, senza considerare la definizione del nuovo termine “ragionevole”.