MODELLO 730
La dichiarazione dei redditi con il modello 730 (quest’anno scade il 31 Maggio 2011) è vantaggiosa perchè permette di ottenere il conguaglio, a debito o a credito, direttamente in busta paga, con la retribuzione di luglio, o con la pensione nel mese di agosto.
Possono utilizzare il Mod. 730 questi contribuenti:
• pensionati o lavoratori dipendenti
• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
• lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono compilare il 730 se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2011 e si conoscano i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2010 al mese di giugno dell’anno 2011;
• soggetti che nel 2011 posseggano soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2011 e si conoscano i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio)
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2010:
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata
NON possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2010 hanno:
• prodotto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
• prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• prodotto redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
• realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata
NON possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
• non sono residenti in Italia nel 2010 e/o nel 2011;
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
• nel 2011 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa, meglio conosciute come “colf” e “badanti”).
Il modello 730 congiunto
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono redditi ammessi all’assistenza e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730, ed avere il sostituto d’imposta abilitato.
Il modello 730 autocompilato
Il nostro CAAF offre assistenza anche a coloro che sono in grado di compilare da soli il mod.730 base.
Questi utenti sono tenuti ad esibire tutta la documentazione, per i quali sarà effettuata una verifica circa la corrispondenza con quanto indicato nel modello. Dopodiché il CAAF:
1.effettua i conteggi
2.comunica al sostituto d’imposta il risultato finale
3.trasmette al ministero in via telematica la dichiarazione